Comporto per sommatoria - equità
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – costituzione del rapporto - durata del rapporto - diritto alla conservazione del posto - infortuni e malattie - unico termine di comporto previsto dalla contrattazione collettiva - comporto per sommatoria - determinazione secondo equità - criteri - sindacabilità in cassazione - limiti - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23596 del 28/09/2018
>>> In relazione alla cd. eccessiva morbilità, il comporto per sommatoria, ove la contrattazione non lo preveda e non vi siano usi utilmente richiamabili, va determinato dal giudice con impiego della cd. equità integrativa. In tal caso le determinazioni del giudice circa i termini cd. interni ed esterni del comporto - durata complessiva delle assenze tollerate e ampiezza del relativo periodo di riferimento - sono censurabili in sede di legittimità solo sotto il profilo della logicità e della congruità della motivazione. (Nel caso di specie, avente ad oggetto il c.c.n.l. del settore commercio, è stata ritenuta immune da censure la sentenza di merito con la quale il limite interno del comporto per sommatoria era stato individuato in 180 giorni - paria quello del comporto secco - e quello esterno nell'anno solare di 365 giorni, calcolati a ritroso dall'ultimo episodio morboso,con conseguente diritto alla conservazione del posto di lavoro in caso di assenze per malattia fino a 180 giorni in un anno).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23596 del 28/09/2018