Tutela della salute e dell'integrità fisica - Responsabilità del datore di lavoro
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - libertà e dignità del lavoratore - tutela della salute e dell'integrità fisica - responsabilità ex art. 2087 c.c. - responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro - configurabilità - esclusione -oneri probatori del lavoratore - sussistenza - prova della nocività dell'ambiente di lavoro - necessità - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 24742 del 08/10/2018
>>> L'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la pretesa risarcitoria della lavoratrice - caduta in ufficio scivolando su di una carpetta di plastica trasparente portadocumenti - sul presupposto che non era stata provata la nocività dell'ambiente di lavoro,non emergendo quale misura organizzativa fosse adottabile per evitare l'infortunio).
Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 24742 del 08/10/2018