Amministratore di società - diritto al compenso
Lavoro - lavoro autonomo (nozione, caratteri, distinzioni) - contratto d'opera (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni) - professioni intellettuali - compenso (onorario) - in genere - amministratore di società - diritto al compenso - rinuncia tacita - comportamento concludente - necessità - silenzio o inerzia- irrilevanza - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24139 del 03/10/2018
>>> L'amministratore di una società, con l'accettazione della carica, acquisisce il diritto ad essere compensato per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico affidatogli. Tale diritto, peraltro, è disponibile e può anche essere oggetto di rinuncia attraverso una remissione del debito anche tacita, la quale tuttavia può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco una sua volontà abdicativa, non essendo sufficiente la mera inerzia o il silenzio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello, la quale aveva ritenuto che l'amministratore avesse tacitamente rinunciato al suo compenso, soltanto perché durante tutta la durata dell'incarico e anche nell'anno successivo alla cessazione dalla carica non ne aveva mai richiesto il pagamento).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24139 del 03/10/2018