Discriminazioni basate sul sesso
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - donne – in genere - discriminazioni basate sul sesso - rimedi giudiziali - disciplina dell'onere probatorio - alleggerimento in favore del ricorrente - prospettazione di elementi di fatto precisi e concordanti, anche se non gravi - necessità - conseguenze - presunzione circa l'esistenza di comportamenti discriminatori. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25543 del 12/10/2018
>>> In tema di comportamenti datoriali discriminatori, l'art. 40 del d.lgs. n. 198 del 2006 - nel fissare un principio applicabile sia nei casi di procedimento speciale antidiscriminatorio che di azione ordinaria, promossi dal lavoratore ovvero dal consigliere di parità - non stabilisce un'inversione dell'onere probatorio, ma solo un'attenuazione del regime probatorio ordinario in favore del ricorrente, prevedendo a carico del datore di lavoro, in linea con quanto disposto dall'art. 19 della Direttiva CE n. 2006/54 (come interpretato da Corte di Giustizia Ue 21 luglio 2011, C-104/10), l'onere di fornire la prova dell'inesistenza della discriminazione, ma a condizione che il ricorrente abbia previamente fornito al giudice elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, anche se non gravi, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25543 del 12/10/2018