Trasferimento d'azienda - vincolo diretto tra cedente e cessionario
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – trasferimento d'azienda - in genere - affitto d'azienda - disciplina ex art. 2112 c.c. - applicabilità - condizioni - strumento giuridico adottato - vincolo diretto tra cedente e cessionario - irrilevanza - fondamento - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26808 del 23/10/2018
>>> In materia di trasferimento d'azienda, la disciplina dell'art. 2112 c.c. si applica ogni qualvolta, rimanendo immutata l'organizzazione aziendale, vi sia la sostituzione della persona del titolare del rapporto di lavoro e il suo subentro nella gestione del complesso dei beni ai fini dell'esercizio dell'impresa, indipendentemente dallo strumento tecnico giuridico adottato e dalla sussistenza di un vincolo contrattuale diretto tra cedente e cessionario. (Nella specie, la stessa concedente aveva concluso due successivi contratti d'affitto della medesima azienda con due diversi affittuari e la S.C. ha ritenuto applicabile l'art. 2112 al rapporto di lavoro di una lavoratrice, impiegata presso il primo affittuario e poi, dopo la cessazione anticipata dell'attività di questi, passata alle dipendenze del secondo).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26808 del 23/10/2018