Principio di consunzione del potere disciplinare
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - libertà e dignità del lavoratore - sanzioni disciplinari - principio di consunzione del potere disciplinare - conseguenze - divieto di esercitare nuovamente il potere disciplinare rispetto a fatti già contestati - portata - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26815 del 23/10/2018
>>> In tema di licenziamento, qualora il datore di lavoro abbia esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti, complessivamente considerati, non può esercitare, una seconda volta,per quegli stessi fatti singolarmente considerati, il detto potere ormai consumato anche sotto il profilo di una sua diversa valutazione o configurazione giuridica, essendogli consentito soltanto di tener conto delle sanzioni eventualmente applicate,entro il biennio, ai fini della recidiva.(Nella specie, il datore di lavoro aveva contestato una prima volta il "modus operandi"del direttore di una filiale bancaria - che aveva esercitato il potere gerarchico in modo improprio, attraverso l'asservimento dei sottoposti alla realizzazione di propri interessi personali - e, una seconda volta, i singoli episodi esplicativi dell'abitualità della condotta originariamente addebitata).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26815 del 23/10/2018