Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - mansioni - diverse da quelle dell'assunzione - "ius variandi" - condizioni - inesatto adempimento - allegazione - equivalenza tra nuove e vecchie mansioni – inesistenza di altro posto equiparabile - prova - a carico del datore di lavoro - necessità. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26477 del 19/10/2018
>>> In tema di esercizio dello "ius variandi" nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, qualora il lavoratore alleghi un demansionamento professionale riconducibile a un inesatto adempimento dell'obbligo posto dall'art. 2103 c.c. a carico del datore di lavoro, è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento, dimostrando l'inesistenza, all'interno del compendio aziendale, di altro posto di lavoro disponibile, equiparabile al grado di professionalità in precedenza raggiunto dal lavoratore.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26477 del 19/10/2018