Responsabilità oggettiva del datore di lavoro
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - libertà e dignità del lavoratore - tutela della salute e dell'integrità fisica - responsabilità ex art. 2087 c.c. - responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro - configurabilità - esclusione -oneri probatori del lavoratore - sussistenza - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 26495 del 19/10/2018
>>> L'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro -di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità datoriale per il danno subito da un lavoratore durante un'operazione di taglio a mezzo di una macchina troncatrice, avendo il datore di lavoro messo a disposizione del lavoratore una macchina in perfetto stato di manutenzione, dotata di dispositivi di protezione atti a evitare il contatto con la lama e avendo formato e informato periodicamente il lavoratore sui rischi connessi al suo utilizzo).
Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 26495 del 19/10/2018