Riconoscimento dell'indennità di mobilità
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – estinzione del rapporto - licenziamento collettivo - in genere - indennità di mobilità - art. 24 della l. n. 223 del 1991 - interpretazione - requisito dimensionale dell'impresa – determinazione - riferimento al momento di cessazione dell'attività e dei licenziamenti - esclusione - riferimento all'ultimo semestre antecedente- necessità - fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 26028 del 17/10/2018
>>> In tema di riconoscimento dell'indennità di mobilità, l'art. 24, comma 1, della l. n. 223 del 1991, deve essere interpretato nel senso che il requisito dimensionale ivi previsto deve essere verificato non già in riferimento al momento della cessazione dell'attività e dei licenziamenti, ma con riguardo all'occupazione media dell'ultimo semestre, in analogia con quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della medesima legge; di conseguenza, il semestre va calcolato a ritroso dalla data di intimazione dei licenziamenti per cessazione dell'attività, comprendendovi, pertanto, anche il mese nel quale è intervenuto il recesso datoriale.
Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 26028 del 17/10/2018