Disciplina dei licenziamenti
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - del rapporto a tempo indeterminato - dirigente d'azienda - disciplina dei licenziamenti contenuta nella l. n. 604 del 1966 e nello st.lav. - applicabilità - esclusione - giustificatezza della risoluzione - equiparabilità al giustificato motivo - esclusione – fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 27199 del 26/10/2018
>>> La disciplina limitativa del potere di licenziamento, di cui alla l. n. 604 del 1966 e st.lav., non è applicabile, ai sensi dell'art. 10 della l. n. 604 del 1966, ai dirigenti convenzionali; ne consegue che, ai fini dell'eventuale riconoscimento dell'indennità supplementare prevista per la categoria dirigenziale, occorre far riferimento alla nozione contrattuale di giustificatezza della risoluzione, che si discosta, sia sul piano soggettivo che oggettivo, da quella di giustificato motivo, trovando la sua ragion d'essere, da un lato, nel rapporto fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro in virtù delle mansioni affidate, dall'altro, nello stesso sviluppo delle strategie di impresa che rendano nel tempo non pienamente adeguata la concreta posizione assegnata al dirigente nella articolazione della struttura direttiva dell'azienda. (Nella specie, la giustificazione del licenziamento è stata ravvisata nell'esistenza di un piano effettivo di razionalizzazione aziendale, senza attribuire rilievo alla verifica circa la sussistenza di una crisi economica tale da rendere necessaria la ristrutturazione ovvero alla redistribuzione ad altro personale delle mansioni già affidate al dirigente licenziato).
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 27199 del 26/10/2018