Preavviso di licenziamento
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - volontario ("ad nutum") – preavviso - preavviso - efficacia obbligatoria e non reale - conseguenze - specifica disciplina pattizia - art. 35, comma 6, del c.c.n.l. dirigenti terziario commercio - efficacia reale - conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 27294 del 26/10/2018
>>> In tema di contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'art. 2118 c.c. attribuisce al preavviso di licenziamento efficacia meramente obbligatoria e non reale, con la conseguenza che, se una delle parti esercita la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti. Tuttavia, il giudice di merito deve considerare l'eventuale diversa disciplina pattizia, come, nella specie, l'art. 35, comma 6, del c.c.n.l. dei Dirigenti Terziario Commercio, in base al quale il preavviso, anche se non lavorato, riveste efficacia reale, con la conseguenza che, durante tale periodo, si applicano le disposizioni relative ai trattamenti economici e previdenziali ed eventuali modifiche di legge o di contratto incidenti sui trattamenti retributivi posti a base dell'indennità sostitutiva (art. 2118, comma 2, c.c.) e continuano ad avere rilievo eventi sopravvenuti, quali la malattia.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 27294 del 26/10/2018