Contestazione di addebiti al lavoratore
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - disciplinare - procedimento - contestazione di addebiti al lavoratore - obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati - limiti - indicazione specifica dei documenti aziendali idonei a permettere al lavoratore un'adeguata difesa - necessità - ordine di esibizione della predetta documentazione nel corso del giudizio di impugnazione del licenziamento - configurabilità. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 27093 del 25/10/2018
>>> L'art. 7 della l. n. 300 del 1970 non prevede, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore, nei cui confronti sia stata elevata una contestazione di addebiti di natura disciplinare, la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati, restando salva la possibilità per il lavoratore medesimo di ottenere, nel corso del giudizio ordinario di impugnazione del licenziamento irrogato all'esito del procedimento suddetto, l'ordine di esibizione della documentazione stessa. Il datore di lavoro è tenuto, tuttavia, ad offrire in consultazione all'incolpato i documenti aziendali solo in quanto e nei limiti in cui l'esame degli stessi sia necessario al fine di una contestazione dell'addebito idonea a permettere alla controparte un'adeguata difesa; ne consegue che, in tale ultima ipotesi, il lavoratore che lamenti la violazione di tale obbligo ha l'onere di specificare i documenti la cui messa a disposizione sarebbe stata necessaria al predetto fine.
Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 27093 del 25/10/2018