Riduzione e criteri di scelta del personale
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento collettivo - riduzione e criteri di scelta del personale - cessazione dell'attività aziendale - comunicazione ex art. 4, comma 9, della l. n. 223 del 1991 - tempestività - necessità - unicità del criterio di scelta - irrilevanza - fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 28461 del 07/11/2018
>>> In tema di licenziamento collettivo, il mancato rispetto del termine di sette giorni, previsto dall'art. 4, comma 9, della l. n. 223 del 1991 per la comunicazione dell'elenco dei lavoratori licenziati e dei criteri di scelta, determina l'invalidità dei recessi intimati, restando irrilevante che il licenziamento dipenda dalla totale cessazione dell'attività aziendale e che il criterio di scelta sia unico per tutti i lavoratori, dal momento che la gradualità delle operazioni di chiusura e la permanenza, sia pur temporanea, di taluni lavoratori, finalizzata al completamento delle operazioni ultimative, richiede l'applicazione di criteri di scelta predeterminati, controllabili da tutti i soggetti interessati e finalizzati all'individuazione dei tempi di operatività del licenziamento.
Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 28461 del 07/11/2018