Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - assunzione
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - assunzione - divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera) - somministrazione di lavoro - art. 42 del c.c.n.l. del 2008 - limite delle sei proroghe - successione di contratti - frode alla legge - onere della prova - a carico del lavoratore – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 29629 del 16/11/2018
In tema di somministrazione di lavoro, la violazione del limite massimo di sei proroghe nell'arco di trentasei mesi, previsto dall'art. 42 del c.c.n.l. del 2008 per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro, può ritenersi sussistente solo ove il lavoratore offra la prova della condotta fraudolenta del datore di lavoro, il quale, attraverso la stipulazione di un successivo contratto di somministrazione senza soluzione di continuità (di per sé non vietata), eluda il divieto di prorogare non più di sei volte il precedente contratto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con decisione immune da censure, aveva escluso la fittizietà della frattura fra un contratto e l'altro per avere il datore provato la sussistenza delle ragioni giustificative indicate nei contratti di somministrazione stipulati successivamente al primo, prorogato sei volte).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 29629 del 16/11/2018