Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - mansioni
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - mansioni - diverse da quelle dell'assunzione - lavoratori dei porti - mansioni di “piazzalista”- inquadramento - secondo livello del c.c.n.l. - caratteristiche - insussistenza - contratto collettivo - interpretazione in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 32544 del 14/12/2018
Nella categoria dei lavoratori portuali, le mansioni di "piazzalista" rientrano nel terzo livello del c.c.n.l. di settore - che richiede competenze attestate da specifici diplomi di istituti professionali ovvero acquisite attraverso esperienza specifica di lavoro, nonché autonomia ed iniziative adeguate, presupponenti conoscenza delle normative, delle procedure e tecniche operative, ovvero partecipazione a scelte del settore operativo di competenza - e non sono inquadrabili nel secondo livello, caratterizzato dallo svolgimento di attività di programmazione, di per sé non contemplata nel terzo livello, e di attività di coordinamento riferita non già ad altri lavoratori, come previsto per il terzo livello, bensì ad un segmento dell'attività.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 32544 del 14/12/2018