Lavoro autonomo (nozione, caratteri, distinzioni) - contratto d'opera (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni)
Lavoro - lavoro autonomo (nozione, caratteri, distinzioni) - contratto d'opera (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni) - professioni intellettuali - esercizio - mancata iscrizione all'albo
Redazione del progetto da parte di professionista non iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge - Conseguenze - Esecuzione del detto progetto da parte di altro professionista abilitato su incarico di quello non abilitato - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Professionisti – geometri - In genere.
L'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge dà luogo, ai sensi dell'art. 2231 c.c., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, con conseguente non spettanza di alcun compenso per l'attività svolta; in particolare, non rileva in contrario la circostanza che il progetto dell'opera risulti redatto da altro professionista cui quello incaricato si sia al riguardo rivolto, poiché è proprio dal personale possesso del titolo abilitante da parte di quest'ultimo che dipende la validità del negozio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che aveva dichiarato la nullità del progetto predisposto da un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri ed architetti, pur se la progettazione e la direzione dei lavori delle strutture in cemento armato erano state poste in essere da un architetto).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2038 del 24/01/2019