Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 5419 del 25/02/2019
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Appalto - Responsabilità del committente ex artt. 2087 c.c. e 7 del d.lgs. n. 626 del 1994 - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Ai sensi degli artt. 2087 c.c. e 7 del d.lgs. n. 626 del 1994, vigente "ratione temporis", che disciplina l'affidamento di lavori in appalto all'interno dell'azienda, il committente, nella cui disponibilità permanga l'ambiente di lavoro, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell'impresa appaltatrice, e che consistono nel fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori circa le situazioni di rischio, nel predisporre quanto necessario a garantire la sicurezza degli impianti e nel cooperare con l'appaltatrice nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in presenza di un infortunio occorso ad una operaia addetta alle pulizie a causa dello sganciamento di un braccio metallico in movimento, ha ritenuto la società committente responsabile per l'omesso blocco dei nastri trasportatori prima dell'inizio del servizio di pulizia).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 5419 del 25/02/2019