Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento collettivo - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 5373 del 22/02/2019
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento collettivo - riduzione e criteri di scelta del personale Scelta dei lavoratori da licenziare - Esigenze tecnico produttive ed organizzative - Riferibilità all'intero complesso aziendale - Limiti - Condizioni - Impresa subentrante negli appalti ex art. 4 c.c.n.l. pulizia e multiservizi - Particolarità della disciplina - Irrilevanza.
In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale nell'ambito delle imprese cui si applica il c.c.n.l. del 31 maggio 2011 relativo ai servizi di pulizia e servizi integrati/multi servizi, qualora il progetto di ristrutturazione non si riferisca in modo esclusivo ad una specifica unità produttiva, nella determinazione della platea dei lavoratori da licenziare occorre fare riferimento all'intero complesso aziendale, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 223 del 1991, restando irrilevante che i lavoratori adibiti a un determinato appalto siano stati assunti in azienda in adempimento dell'obbligo di assunzione che grava sull'impresa subentrante in tale appalto, in forza dell'art. 4 del citato c.c.n.l.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 5373 del 22/02/2019
licenziamento collettivo