Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - mansioni - Attività corrispondenti a qualifica inferiore occasionalmente richieste al lavoratore per motivate esigenze aziendali - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 8910 del 29/03/2019
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - mansioni - Attività corrispondenti a qualifica inferiore occasionalmente richieste al lavoratore per motivate esigenze aziendali - Obbligo del lavoratore di prestare detta attività - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.
Ai fini della verifica del legittimo esercizio dello "ius variandi" da parte del datore di lavoro, l'attività prevalente ed assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare tra quelle previste dalla categoria di appartenenza, ma il lavoratore, per motivate e contingenti esigenze aziendali, può essere adibito anche a compiti inferiori purché marginali rispetto a quelli propri del suo livello. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito, che aveva ritenuto illegittima la pretesa datoriale di far svolgere alle dipendenti inquadrate nel quinto livello del c.c.n.l. commercio, in qualità di addette alla vendita, mansioni inferiori di pulizia, effettuate non in via occasionale, ma in maniera programmata, secondo un turno aziendale, denotante, quindi, una carenza strutturale dell'organico).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 8910 del 29/03/2019