Estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giustificato motivo – obiettivo - Ragioni produttive - Sufficienza - Esclusione - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 8661 del 28/03/2019
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giustificato motivo – obiettivo - Ragioni produttive - Sufficienza - Esclusione - Verifica del nesso causale fra posizione del lavoratore licenziato e motivo addotto - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Affinché possa configurarsi la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non è sufficiente accertare la sussistenza delle ragioni addotte dal datore di lavoro a sostegno della modifica organizzativa da lui attuata, essendo sempre necessario che dette ragioni incidano, in termini di causa efficiente, sulla posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore licenziato, solo così potendosi verificare la non pretestuosità del recesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato perché, pur avendo accertato la riduzione del fatturato e l'eliminazione di una specifica attività aziendale, aveva rilevato che il lavoratore licenziato, formalmente inserito nell'organigramma quale addetto a tale attività, non vi era mai stato adibito in concreto).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 8661 del 28/03/2019