Estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giustificato motivo – obiettivo - Procedura di conciliazione ex art. 7 della l. n. 604 del 1966, come modificato dalla l. n. 92 del 2012 - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 8660 del 28/03
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giustificato motivo – obiettivo - Procedura di conciliazione ex art. 7 della l. n. 604 del 1966, come modificato dalla l. n. 92 del 2012 - Attivazione successiva alla comunicazione del licenziamento - Conseguenze - Violazione procedurale - Sussistenza - Termine ex art. 6 della l. n. 604 del 1966 - Sospensione - Esclusione.
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la procedura di conciliazione prevista dall'art. 7 della l. n. 604 del 1966, come novellato dall'art. 1, comma 40, della l. n. 92 del 2012, deve essere attivata prima dell'intimazione del licenziamento; qualora invece l'attivazione sia successiva alla formale comunicazione del recesso, il datore di lavoro incorre in una violazione procedurale rilevante ai fini dell'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 6, della l. n. 300 del 1970, senza che ciò tuttavia determini una sospensione del termine per impugnare il licenziamento stabilito dall'art. 6 della stessa l. n. 604 del 1966.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 8660 del 28/03/2019