Estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giustificato motivo – obiettivo - Manifesta insussistenza del fatto - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 7167 del 13/03/2019
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giustificato motivo – obiettivo - Manifesta insussistenza del fatto - Ricorrenza - Condizioni - Fattispecie.
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ricorre l'ipotesi della "manifesta insussistenza del fatto", di cui al comma 7 dell'art. 18, st. lav., come novellato dalla l. n. 92 del 2012, allorché il nesso causale tra il riassetto organizzativo e la soppressione del posto di lavoro occupato dal lavoratore licenziato sia eliso da una condotta datoriale obiettivamente e palesemente artificiosa, in quanto diretta all'esercizio di un potere di selezione arbitraria del personale da licenziare, come tale integrante il presupposto per l'applicazione della tutela di cui al comma 4 del predetto art. 18. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva disposto la reintegrazione di una lavoratrice, licenziata a seguito della soppressione del reparto cui era addetta, sul rilievo che la collocazione della stessa presso tale reparto, destinato ad essere soppresso in breve tempo, era avvenuta in evidente esubero).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 7167 del 13/03/2019