Costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato - Fondazioni lirico-sinfoniche - Personale artistico e tecnico - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 6680 del 07/03/2019
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato - Fondazioni lirico-sinfoniche - Personale artistico e tecnico - Divieto normativo di nuove assunzioni a tempo indeterminato - Retroattività - Esclusione - Contratti a termine anteriori - Conversione per via giudiziale - Ammissibilità - Fattispecie.
In tema di lavoro del personale artistico e tecnico delle fondazioni lirico-sinfoniche, il divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, ex art. 1, comma 595, della l. n. 266 del 2005, confermato dall'art. 2, comma 392, della l. n. 244 del 2007, nonché il disposto di cui all'art. 11, comma 19, del d.l. n. 91 del 2013, conv. con modif. in l. n. 112 del 2013, secondo cui il rapporto a tempo indeterminato presso le suddette fondazioni è instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche, non si applicano, in mancanza di una esplicita previsione di retroattività, alle conversioni giudiziali di contratti a tempo determinato conclusi in epoca anteriore alla data di entrata in vigore delle rispettive normative. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, avendo accertato l'illegittima apposizione del termine, aveva convertito in rapporti a tempo indeterminato contratti a tempo determinato anteriori all'anno 2006).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 6680 del 07/03/2019