licenziamento individuale per giusta causa – Licenziamento disciplinare - Tutela reintegratoria di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015 - Ambito applicativo - Insussistenza del fatto materiale contestato - Fatto privo di rilievo disciplinare - Inclusione - Ragioni.
In tema di licenziamento disciplinare, l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, ai fini della pronuncia reintegratoria di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 12174 del 08/05/2019 (Rv. 653756 - 01)