Licenziamento collettivo - riduzione e criteri di scelta del personale – Verifica da effettuare per il collocamento in mobilità ex art. 4 della l. n. 223 del 1991 - Ambito - Totalità delle posizioni relative all'impresa - Conseguenze - Valutazioni della legittimità del licenziamento - Provvedimento di collocazione del lavoratore in CIGS - Rilevanza - Esclusione.
L'ambito della verifica da effettuare per disporre il collocamento in mobilità ex art. 4 della l. n. 223 del 1991 abbraccia l'impresa nel suo complesso e può estendersi anche a posizioni lavorative non comprese nel trattamento di integrazione salariale.
Ne consegue che il provvedimento con il quale il lavoratore è stato collocato in CIGS non assume alcun rilievo in sede di impugnativa del licenziamento conseguente al collocamento in mobilità, la cui legittimità deve essere valutata con esclusivo riferimento agli accordi sindacali che ne costituiscono il fondamento specifico.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 14800 del 30/05/2019 (Rv. 653985 - 01)