Diritto al trattamento di fine rapporto del lavoratore in servizio - Natura - Diritto futuro - Rinuncia - Nullità - Fondamento.
Il diritto alla liquidazione del t.f.r., nonostante l'avvenuto accantonamento delle somme, non può ritenersi entrato nel patrimonio del lavoratore prima della cessazione del rapporto, sicché per il dipendente ancora in servizio costituisce un diritto futuro, la cui rinuncia è radicalmente nulla, per mancanza dell'oggetto, ai sensi dell'art. 1418, comma 2, e dell'art. 1325 c.c.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, con riguardo a un rapporto di lavoro cessato il 31 gennaio 2008, aveva ritenuto valida la rinuncia all'integrazione del t.f.r. effettuata il 10 gennaio 2008 sul rilievo che vi fosse una "sostanziale contestualità" tra i due momenti).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 14510 del 28/05/2019 (Rv. 653981 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod_Civ_art_1325 – Indicazione dei requisiti
Cod_Civ_art_1418 – Cause di nullità del contratto
Cod_Civ_art_2120 – Disciplina del trattamento di fine rapporto