T.f.r. maturato dopo il 1° gennaio 2007 - Obbligo del Fondo Tesoreria Inps - Versamento dei contributi da parte del datore di lavoro - Necessità - Onere probatorio a carico del datore di lavoro o del committente ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003.
In tema di pagamento delle quote di t.f.r. maturate dopo il 1° gennaio 2007, deve escludersi il relativo obbligo da parte del Fondo Tesoreria dello Stato, gestito dall'INPS, ove il datore di lavoro-appaltatore o il committente, obbligato solidale "ex lege", non provino l'avvenuto versamento al Fondo, da parte di uno di essi, delle quote di t.f.r., costituendo tale circostanza un fatto estintivo della pretesa dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro, da provarsi a cura di chi lo eccepisca.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11536 del 02/05/2019 (Rv. 653827 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1676 – Diritti degli ausiliari dell’appaltatore verso il committente
Cod. Civ. art. 2697 – Onere della prova