Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 19923 del 23/07/2019 (Rv. 654787 - 02)
Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - mansioni - diverse da quelle dell'assunzione - Demansionamento professionale del lavoratore - Diritto al risarcimento del danno - Natura patrimoniale - Liquidazione in via equitativa - Ammissibilità - Criteri presuntivi - Utilizzabilità - Fattispecie.
In tema di dequalificazione professionale, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno - avente natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore - e determinarne l’entità, anche in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto al lavoratore il danno patrimoniale da demansionamento in misura corrispondente all’importo da questi versato all'INPS per il riscatto degli anni universitari, onde accedere prima al pensionamento anticipato di anzianità e porre fine alla situazione di degrado ed emarginazione professionale).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 19923 del 23/07/2019 (Rv. 654787 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2103, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2729