Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – Corte Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 19579 del 19/07/2019 (Rv. 654501 - 01)
Estinzione del rapporto - licenziamento individuale – disciplinare - Rifiuto di prestazioni da parte del lavoratore - Eccezione di inadempimento - Legittimità - Condizioni - Irrilevanza disciplinare - Insussistenza del fatto contestato - Equivalenza - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di licenziamento disciplinare, qualora il comportamento addebitato al lavoratore, consistente nel rifiuto di rendere la prestazione secondo determinate modalità, sia giustificato dall'accertata illegittimità dell'ordine datoriale e dia luogo pertanto a una legittima eccezione d'inadempimento, il fatto contestato deve ritenersi insussistente perché privo del carattere dell'illiceità, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria attenuata, prevista dall'art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012. (Nella specie, a fronte della variazione dell'orario di lavoro decisa dal datore in forza di una clausola di flessibilità prevista dal c.c.n.l., il rifiuto della lavoratrice, lungi dall'essere frutto di una scelta unilaterale ed arbitraria, è stato ritenuto legittimato da una specifica statuizione giudiziale, in ragione di certificate esigenze di tutela della salute).
Corte Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 19579 del 19/07/2019 (Rv. 654501 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1460, Cod_Civ_art_1375