Contratto collettivo – interpretazione - Ospedali religiosi - Servizio di guardia medica - Art. 24 del c.c.n.l. personale dirigente medico - Interpretazione - Fondamento.
In tema di dirigenza sanitaria, l'art. 24 del c.c.n.l. personale dirigente medico degli ospedali religiosi, classificati ARIS ANMIRS del 5 febbraio 2011, va interpretato nel senso che i medici laboratoristi non possono essere adibiti a servizio di guardia medica per specialità affini, trovando applicazione la deroga di cui al comma 1, lett. i), del medesimo articolo che ha escluso dalla fungibilità del servizio determinate specializzazioni, in relazione alle quali il turno di guardia medica può essere espletato solo nell'ambito della disciplina di competenza.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 18563 del 10/07/2019 (Rv. 654504 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1363