Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – Corte Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 18195 del 05/07/2019 (Rv. 654484 - 01)
Estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giusta causa - Condotta del lavoratore avente rilievo disciplinare - Valutazione - Proporzionalità della sanzione - Criteri di giudizio - Disposizioni della contrattazione collettiva - Riconducibilità - Insufficienza - Fattispecie.
In tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della valutazione di proporzionalità è insufficiente un'indagine che si limiti a verificare se il fatto addebitato è riconducibile alle disposizioni della contrattazione collettiva che consentono l'irrogazione del licenziamento, essendo sempre necessario valutare in concreto se il comportamento tenuto, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la prosecuzione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, con particolare attenzione alla condotta del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti e a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la proporzionalità della misura espulsiva, in quanto la condotta di un portalettere che aveva distrutto la corrispondenza non era riportabile ad alcuna delle fattispecie di cui all'art. 54, comma VI, del c.c.n.l. Poste Italiane del 14 aprile 2011, trascurando il pregiudizio comunque arrecato all'azienda nella sua qualità di concessionario del servizio postale universale).
Corte Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 18195 del 05/07/2019 (Rv. 654484 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2104, Cod_Civ_art_2105, Cod_Civ_art_2106, Cod_Civ_art_2119