Contratto a progetto - Professioni intellettuali - Deroga - Rilievo soggettivo - "Status" di professionista - Esclusione - Valenza oggettiva - Attività che deve essere svolta da un professionista.
In tema di lavoro a progetto, la deroga prevista, ai sensi dell'art. 61, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, in favore di coloro che svolgono una professione intellettuale è configurabile non già in ragione del titolo o di un presunto "status" di professionista bensì in riferimento alle attività di lavoro autonomo che oggettivamente possono essere svolte esclusivamente da un professionista.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 27388 del 25/10/2019 (Rv. 655521 - 02)