Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - retribuzione - prescrizione - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 27340 del 24/10/2019 (Rv. 655518 - 01)
Lavoro carcerario - Pretese retributive - Prescrizione - Sospensione durante il periodo della detenzione - Fondamento - Protrazione - Fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro - Estensione sino alla fine della detenzione - Esclusione.
In tema di lavoro carcerario, il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in sé privo di stabilità, poiché, nei confronti del prestatore, è configurabile una situazione di "metus", che, pur non identificandosi necessariamente in un timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, è riconducibile alla circostanza che la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dall'attività lavorativa del detenuto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero, attesa la necessità di preservare le modalità essenziali di esecuzione della pena e le corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria. Ne consegue, peraltro, che la sospensione della prescrizione permane solo fino alla cessazione del rapporto di lavoro in quanto, in assenza di specifiche disposizioni, non può estendersi all'intero periodo di detenzione.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 27340 del 24/10/2019 (Rv. 655518 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2934, Cod_Civ_art_2948