Pluralità di addebiti - Insussistenza del fatto contestato - Art. 18 st.lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012 - Configurabilità - Condizioni.
In tema di licenziamento disciplinare, nel caso di pluralità di addebiti, l'insussistenza del fatto contestato attorno alla quale ruota la disciplina di cui all'art. 18, comma 4, st.lav. novellato, è configurabile solo qualora nessuno degli addebiti - ciascuno autonomamente considerato da presumere base idonea per giustificare la sanzione - sia sussistente o se, comunque, possa dirsi che anche i fatti accertati come verificatisi siano disciplinarmente del tutto irrilevanti.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 26764 del 21/10/2019 (Rv. 655514 - 02)