Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - assunzione - divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera) - Corte di Cassazione, Sez. L
Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato - Disciplina in tema di licenziamenti individuali - Applicabilità - Conseguenze.
In tema di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, al rapporto tra agenzia e dipendente si applica la disciplina dei licenziamenti individuali, restando indifferenti, rispetto alle tutele inderogabili del lavoro subordinato, le vicende del contratto commerciale; ne consegue che la grave mancanza del lavoratore, anche ove idonea a determinare la cessazione della missione, può integrare giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento solo se ricorrano i presupposti previsti dall'art. 2119 c.c. o dall'art. 3 della l. n. 604 del 1966, così come non costituiscono di per sé giustificato motivo oggettivo la cessazione della missione presso l'utilizzatore e l’estinzione del contratto tra quest'ultimo e l'agenzia.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 26607 del 18/10/2019 (Rv. 655398 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119