Lavoro - lavoro autonomo (nozione, caratteri, distinzioni) - contratto d'opera (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni) - professioni intellettuali - compenso (onorario) - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 31311 de
Compenso - Parcella predisposta dal professionista - Conseguenze - Effetto preclusivo all'applicazione della tariffa professionale - Condizioni - Fondamento - Violazione dei minimi tariffari - Irrilevanza.
In tema di compenso per prestazione professionale, la predisposizione di una parcella, da cui il giudice di merito, nell'ambito dell'apprezzamento dei fatti di causa che gli è riservato, evinca l'inequivoco intendimento del professionista di ritenersi soddisfatto, con il versamento di una certa somma, del suo diritto, osta a che il professionista stesso possa avanzare, per la medesima prestazione, ulteriori pretese secondo la tariffa professionale, atteso che, in base all'art. 2233, comma 1, c.c., l'applicabilità di questa ha carattere sussidiario e va esclusa in caso di fissazione convenzionale del corrispettivo, senza che perciò neppure rilevi la dedotta violazione dei minimi tariffari.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 31311 del 29/11/2019 (Rv. 655845 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2233, Cod_Proc_Civ_art_633_1, Cod_Proc_Civ_art_636