Pluralità di contratti a progetto - Illegittimità - Conversione in rapporto a tempo indeterminato - Decadenza ex art. 32 della l. n. 183 del 2010 - Decorrenza - Recesso dall'ultimo contratto - Rilevanza.
Nell'ipotesi di pluralità di contratti a progetto, l'impugnativa volta a far valere l'illegittimità degli stessi, da cui consegue il riconoscimento di un unico rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato, a decorrere dalla data di costituzione del primo, è assoggettata ad un unico termine di decadenza che, ex art. 32 della l. n. 183 del 2010, decorre dal recesso, qualificato come licenziamento, del datore di lavoro dal rapporto in essere, in relazione all'ultimo contratto.
Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 30668 del 25/11/2019 (Rv. 655879 - 01)