Sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni lavorative affidate - Art. 44 del c.c.n.l. Federambiente - Accettazione delle mansioni inferiori - Interpretazione - Conseguenze.
In caso di sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore all'espletamento delle mansioni affidategli, l'art. 44 del c.c.n.l. Federambiente si interpreta, in virtù del canone letterale e del criterio sistematico, nel senso che, ai fini della conservazione del posto di lavoro, è sufficiente che il prestatore accetti di svolgere le mansioni assegnategli, sia pure inferiori, mentre è irrilevante l'eventuale contestazione dell'inquadramento che segue, "ex se", le nuove mansioni, garantendosi comunque al lavoratore la conservazione del trattamento economico già percepito a titolo personale ed integrante la retribuzione globale di fatto.
Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 29893 del 18/11/2019 (Rv. 655719 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1363
INTERPRETAZIONE
CONTRATTI