Lavoro - lavoro subordinato (- costituzione del rapporto - assunzione - divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera) - Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 29753 del 15/11/2019 (Rv. 655983 - 01)
Somministrazione di lavoro - Decadenza ex art. 32 della l. n. 183 del 2010 - Modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012 - Termine di centoventi giorni previsto per la contestazione della nullità del termine - Applicazione - Esclusione - Fondamento.
In tema di somministrazione di lavoro, il termine di decadenza per proporre l'impugnazione stragiudiziale è quello di sessanta giorni previsto dall'art. 32, comma 1, della l. n. 183 del 2010, come chiarito dal comma 4, lett. d) della stessa norma; le modifiche introdotte dalla l. n. 92 del 2012, che ha esteso il termine per l'impugnativa stragiudiziale a centoventi giorni, non riguardano il caso della somministrazione di manodopera, bensì la diversa ipotesi del contratto di lavoro a tempo determinato in cui il rapporto, per quanto a termine, è istaurato dal lavoratore direttamente con chi fruisce della prestazione, mentre nella somministrazione di lavoro si istaura un rapporto trilaterale, in cui il lavoratore non istituisce un vincolo direttamente con chi utilizza la sua attività.
Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 29753 del 15/11/2019 (Rv. 655983 - 01)