Contratto di lavoro intermittente - Condizioni di ammissibilità ex art. 34 del d.lgs. n. 276 del 2003 - Divieti introdotti dalla contrattazione collettiva - Esclusione - Fondamento.
In tema di lavoro intermittente, l'art. 34, comma 1, del d.lgs. 276 del 2003, rimette alla contrattazione collettiva l'individuazione delle esigenze in presenza delle quali è consentita la stipula di un contratto a prestazioni discontinue ma non il potere di veto in ordine alla utilizzabilità di tale tipologia, come si desume anche dal disposto dell'art. 40 del citato decreto, che, in caso di inerzia delle parti collettive, prevede l'intervento sostitutivo del Ministero del lavoro, misura che denota la volontà del legislatore di garantire l'operatività dell'istituto.
Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 29423 del 13/11/2019 (Rv. 655710 - 01)