Costituzione del rapporto - assunzione - collocamento al lavoro - Ama S.p.A. - Procedura selettiva bandita per il reclutamento del personale - Irregolarità - Costituzione in via giudiziaria del rapporto di lavoro - Disposizioni normative regolanti limiti di spesa - Inapplicabilità - Ragioni.
In tema di bando per la selezione di personale dell'Ama S.p.A., le limitazioni di spesa in tema di reclutamento del personale non sono applicabili quando, a seguito dell'accertamento di irregolarità commesse in sede di procedura selettiva, l'accertamento e la costituzione del rapporto di lavoro siano avvenuti in via giudiziaria, con il ripristino di una situazione di legalità che tale doveva essere "ab initio", per sottrarsi ad un obbligo di assunzione già sussistente nell'ipotesi di corretto adempimento delle regole del bando.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 34544 del 27/12/2019 (Rv. 656359 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1336