Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - contratto collettivo - interpretazione - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 34457 del 24/12/2019 (Rv. 656357 - 01)
Rimborso spese legali - Art. 45 del c.c.n.l. del 2003 per il personale non dirigente di Poste Italiane - Presupposti - Assenza di conflitto di interessi - Necessità - Successiva assoluzione del dipendente - Rilevanza - Condizioni.
In tema di rimborso delle spese legali sostenute dal personale non dirigente di Poste Italiane, ai sensi dell'art. 45 del c.c.n.l. del 2003, l'assenza di conflitto di interessi, che costituisce il presupposto per l'assunzione dell'onere di pagamento da parte datoriale, va valutata "ex ante" nel momento in cui è stata posta in essere la condotta generatrice di responsabilità, né è automaticamente esclusa in caso di assoluzione del dipendente, occorrendo accertare, sulla base di una autonoma ricostruzione fattuale della vicenda da parte del giudice di merito, che il dipendente abbia agito unicamente per finalità di espletamento del servizio, in esecuzione dei compiti di ufficio e, quindi, non in conflitto con il suo datore di lavoro, fermo restando che ai fini ricostruttivi della esistenza o meno di una situazione antagonista possono, comunque, assumere rilievo elementi acquisiti successivamente, anche tratti dal provvedimento che ha definito il giudizio nel quale era coinvolto il lavoratore.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 34457 del 24/12/2019 (Rv. 656357 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091