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Lavoro - lavoro autonomo (nozione, caratteri, distinzioni) - contratto d'opera (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni) - professioni intellettuali - recesso - del cliente - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 185 del 09/01/2020

Disciplina ex art. 2237 c.c. - Differenze rispetto alla disciplina del recesso ex art. 2227 c.c. - Indennità per mancato guadagno - Insussistenza in caso di contratto d'opera intellettuale - Fondamento.

Il contratto di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi dell'art. 2230 c.c., è disciplinato dalle norme contenute nel capo secondo del titolo terzo del libro quinto del codice civile, nonché, se compatibili, da quelle contenute nel capo precedente riguardanti il contratto d'opera in generale. Posto che la disciplina del recesso unilaterale dal contratto prevista dall'art. 2237 c.c. dispone che, in caso di recesso del cliente, al prestatore d'opera spetta il rimborso delle spese sostenute ed il corrispettivo per l'opera eseguita, mentre quella dettata dall'art. 2227 c.c. per il contratto d'opera in generale comprende anche il mancato guadagno, vi è incompatibilità tra le due disposizioni con conseguente prevalenza della norma speciale, in ragione delle peculiarità che contraddistinguono la prestazione d'opera intellettuale.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 185 del 09/01/2020 (Rv. 656825 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2230, Cod_Civ_art_2227, Cod_Civ_art_2237

LAVORO

LAVORO AUTONOMO

CONTRATTO D'OPERA