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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 3640 del 13/02/2020 (Rv. 657171 - 01)

Lavoro dirigenziale - Subordinazione c.d. "attenuata" - Prestazione caratterizzata dal coordinamento funzionale della prestazione con gli obiettivi dell'organizzazione aziendale - Conseguenze - Accertamento della natura subordinata del rapporto - Fattispecie.

Ai fini della configurazione del lavoro dirigenziale - nel quale il lavoratore gode di ampi margini di autonomia e il potere di direzione del datore di lavoro si manifesta non in ordini e controlli continui e pervasivi, ma essenzialmente nell'emanazione di indicazioni generali di carattere programmatico, coerenti con la natura ampiamente discrezionale dei poteri riferibili al dirigente - il giudice di merito deve valutare, quale requisito caratterizzante della prestazione, l'esistenza di una situazione di coordinamento funzionale della stessa con gli obiettivi dell'organizzazione aziendale, idonea a ricondurre ai tratti distintivi della subordinazione tecnico-giuridica, anche se nell'ambito di un contesto caratterizzato dalla c.d. subordinazione attenuata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la qualificazione come subordinato di un rapporto di lavoro dirigenziale, non ritenendo sufficiente il solo elemento indiziario dell'inserimento del lavoratore nell'organizzazione imprenditoriale, in mancanza di allegazione e prova circa l'esistenza di una - pur attenuata - eterodirezione da parte dei vertici della società).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 3640 del 13/02/2020 (Rv. 657171 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2094

LAVORO

LAVORO SUBORDINATO