Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - disciplinare - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 3076 del 10/02/2020 (Rv. 65692
Tutela reintegratoria di cui all'art_ 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970 - Ambito di applicazione - Insussistenza del fatto contestato - Fatto “giuridico” - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
La tutela reintegratoria ex art_ 18, comma 4, st.lav. novellato, applicabile ove sia ravvisata l'"insussistenza del fatto contestato", comprende l'ipotesi di assenza ontologica del fatto e quella di fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, ma non già il difetto degli elementi essenziali della giusta causa o del giustificato motivo (cd. fatto "giuridico"), in quanto, nel sistema della l. n. 92 del 2012, il giudice deve in primo luogo accertare se sussistano o meno la giusta causa ed il giustificato motivo di recesso, e, nel caso in cui escluda la ricorrenza di una giustificazione della sanzione espulsiva, deve poi svolgere, al fine di individuare la tutela applicabile, una ulteriore disamina sulla sussistenza o meno delle condizioni normativamente previste per l'accesso alla tutela reintegratoria. (Nella specie, con la sentenza impugnata, ritenuto illegittimo il licenziamento intimato ad un dipendente che aveva riportato sentenza di applicazione della pena ex art 444 c.p.p. per fatti non compiuti in connessione con il rapporto di lavoro, era stata applicata la tutela reintegratoria attenuata; la S.C., nel cassare la predetta sentenza, ha affermato che la Corte territoriale, una volta esclusa la giusta causa del licenziamento, avrebbe dovuto valutare se il fatto addebitato, sussistente nella sua materialità, presentasse o meno il carattere di illiceità richiesto dal citato art_ 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970, ovvero se la fattispecie ricadesse nell'ambito operativo delle "altre ipotesi" di cui all'art_ 18, comma 5, della predetta legge).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 3076 del 10/02/2020 (Rv. 656923 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119
LAVORO
LAVORO SUBORDINATO
ESTINZIONE DEL RAPPORTO