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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - assunzione - tirocinio (apprendistato) – Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 2365 del 03/02/2020 (Rv. 65669

Contratto di apprendistato - Struttura bifasica - Scadenza della prima fase - Conseguenze - Licenziamento intervenuto nel corso della formazione - Effetti.

Il contratto di apprendistato, anche nel regime normativo di cui alla l. n. 25 del 1955, si configura come rapporto di lavoro a tempo indeterminato a struttura bifasica, nel quale la prima fase è contraddistinta da una causa mista (al normale scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione si aggiunge l'elemento specializzante costituito dallo scambio tra attività lavorativa e formazione professionale), mentre, la seconda, soltanto residuale, perché condizionata al mancato recesso ex art_ 2118 c.c., vede la trasformazione del rapporto in tipico rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, in caso di licenziamento intervenuto nel corso del periodo di formazione, è inapplicabile la disciplina relativa al licenziamento "ante tempus" nel rapporto di lavoro a tempo determinato.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 2365 del 03/02/2020 (Rv. 656696 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2118

LAVORO

LAVORO SUBORDINATO

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO