Lavoro - lavoro autonomo (nozione, caratteri, distinzioni) - contratto d'opera (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni) - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9997 del 28/05/2020 (Rv. 657746 - 01)
Contratto di ristorazione - Obbligo contrattuale di salvaguardia dell'incolumità fisica dell'avventore - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Obbligazioni in genere - inadempimento - responsabilita' - per fatto degli ausiliari In genere.
Nel contratto di ristorazione (come in quello d'albergo o di trasporto) il ristoratore ha l'obbligo di garantire l’incolumità fisica dell’avventore quale effetto naturale del negozio ex art. 1374 c.c. derivante dall'art. 32 della Cost., norma direttamente applicabile anche nei rapporti tra privati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito nella parte in cui ha configurato la responsabilità contrattuale del ristoratore per le ustioni procurate ad un cliente da un cameriere che, dopo aver subito un urto, aveva rovesciato una pizza bollente sull'arto dell'avventore).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9997 del 28/05/2020 (Rv. 657746 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1374, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1173