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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato - in genere - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 8443 del 04/05

Proroga - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Compatibilità con il diritto comunitario - Fondamento.

L'art. 4 del d.lgs. n. 368 del 2001, "ratione temporis" applicabile, non impone la forma scritta per la proroga del contratto a tempo determinato, fermo, in ogni caso, l'onere per il datore di lavoro di provare le ragioni obiettive che giustifichino la proroga. Tale previsione non risulta in contrasto con la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE, che, come affermato dalla Corte di Giustizia (sentenza del 26 gennaio 2012 in causa C-586/10), mira a limitare il ricorso a una successione di contratti o rapporti a tempo determinato attraverso l'imposizione agli Stati membri dell'adozione anche soltanto di una delle misure in essa enunciate.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 8443 del 04/05/2020 (Rv. 657647 - 02)