Distacco del lavoratore – Cass. n. 18959/2020
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - mansioni - comandi e distacchi - Distacco del lavoratore - Profili sanzionatori - Violazione di cui all'art. 30, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003 - Tutela costitutiva - Esclusione - Fondamento.
In caso di distacco del lavoratore in violazione delle condizioni previste dal comma 3 dell'art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003 (distacco che comporti un mutamento delle mansioni che richiede il consenso del dipendente e distacco con trasferimento ad una unità produttiva sita a più di cinquanta chilometri da quella cui il lavoratore sia adibito che richiede la sussistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive e sostitutive), non è prevista la sanzione della costituzione del rapporto alle dipendenze dell'utilizzatore, a differenza di quanto stabilito per la fattispecie di cui al comma 1 del medesimo articolo, dovendosi ritenere, in base ad un'interpretazione letterale e logico-sistematica, oltre che rispondente ad un ragionevole bilanciamento di interessi, che solo alla ipotesi ritenuta più grave del distacco senza i requisiti fondamentali dell'interesse e della temporaneità sia riconosciuta la tutela civilistica di tipo costitutiva e sanzionatoria di tipo amministrativo (già di tipo penale), mentre per il "quomodo" attraverso cui il distacco venga attuato sia accordata solo la tutela civilistica di tipo risarcitoria.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 18959 del 11/09/2020 (Rv. 658598 - 02)