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Congedi parentali per assistenza dei congiunti disabili - Cass. n. 24206/2020

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Congedi parentali per assistenza dei congiunti disabili - Disciplina anteriore e successiva all'entrata in vigore del comma 5 quinquies dell'art. 42 del d.lgs. n. 151 del 2001 - Computabilità ai fini della tredicesima - Esclusione - Fondamento - Trattamento discriminatorio - Insussistenza.

L'esclusione della computabilità dei congedi parentali per l'assistenza ai disabili ai fini della tredicesima operava anche prima dell'entrata in vigore della previsione espressa di cui al comma 5 quinquies dell'art. 42 del d.lgs. n. 151 del 2001, perché il richiamo al trattamento economico di maternità, di cui al comma 5 dell'art. 42 vigente "ratio temporis", andava riferito alle sole modalità di pagamento e non anche alla portata giuridica ed economica dello stesso, nè il mancato computo di tali congedi ai fini degli istituti accessori ingenera una discriminazione in relazione al diverso trattamento previsto per le ipotesi di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, in quanto la diversità dei presupposti fattuali degli istituti giustifica il differente esercizio della discrezionalità legislativa.

Corte di Cassazione, Sez. L , Ordinanza n. 24206 del 02/11/2020 (Rv. 659441 - 01)

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